Il nostro Statuto Share

 Qui di seguito l'elenco dei documenti.



STATUTO 

Art. 1 – Denominazione – Sede - DurataE' costituita senza finalità di lucro una associazione avente lecaratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità socialedenominata "Karibu ONLUS", in seguito chiamata per brevità "associazione",con sede legale a Milano in Via Antonio banfi, 5.L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. La duratadell’associazione è fissata al 2030 salvo proroga o anticipatoscioglimento.L'associazione è disciplinata dagli

Art. 36 e segg. del codice civilenonché del presente statutoAi sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propriadenominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa diUtilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed atale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazioneesterna della medesima.1.1) La sede sociale costituisce anche il domiciliodell’Associazione. Il consiglio direttivo ha facoltà di istituiresedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanzadell’Associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanzaanche all’estero.

Art. 2 - ScopiCostituisce oggetto e finalità dell’associazione il perseguimentoesclusivo di finalità di solidarietà sociale. In particolare l'associazionesvolgerà la propria attività istituzionale nei seguentisettori previsti dall’articolo 10 lettera a) del D.Lgs 4 dicembre1997 n. 460:a) beneficenza;b) assistenza sociale e socio-sanitaria;c) formazione.2.1) L’Associazione ha lo scopo di sensibilizzare, informare epromuovere interessi verso i paesi in via di sviluppo.L’associazione potrà svolgere in particolare le seguenti attività:- l’aiuto alle persone emarginate, abbandonate, povere e particolarmentevulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale.;- la promozione ed il finanziamento, sia con fondi propri che conquelli di terzi di iniziative finalizzate a risolvere i problemidelle persone svantaggiate di cui sopra in tutti i paesi denominatisottosviluppati in generale;- la raccolta di fondi da destinare alle strutture riconosciuteche operano nell’ambito della cooperazione internazionale, delleadozioni a distanza, dei progetti di sviluppo in paesi del terzoMondo con particolare attenzione alle zone dell’Africa;- l’educazione allo sviluppo anche attraverso l’organizzazione diseminari, dibattiti, congressi, mostre, incontri, iniziative editorialisempre in conformità con le finalità istituzionali.2.2) L’associazione può aderire o comunque collaborare con altreassociazioni od Enti per il perseguimento delle finalità indicatenel presente articolo.2.3) L’associazione non potrà compiere attività diverse da quelleistituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamenteconnesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cuiall'

Art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.2.4) L’associazione comunicherà l’oggetto della propria attivitàentro 30 giorni alla Direzione regionale delle Entrate competenteper territorio. Alla medesima direzione sarà altresì comunicataogni modifica successiva che comporti la perdita della qualificadi Onlus

Art. 3 - AssociatiSono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendonegli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzodi idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, afronte del versamento della quota sociale.Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dalproprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioniassunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartitedal Consiglio di Amministrazione.I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea Generalesia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle carichesociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegareda altro socio; ogni socio può essere portatore di non più diuna delega.Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo edelle modalità associative. Sono escluse partecipazioni temporaneealla vita dell'associazione.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associatiL'ammissione degli associati decorre dalla data della deliberazionedel Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspirantisoci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenirenel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizionenel registro dei soci.I soci cessano di appartenere all'associazione:- per dimissioni volontarie;- per decesso;- per esclusione;Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorsoall'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunioneconvocata.Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusionee le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione daparte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazioneall'interessato.Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso alle autoritàamministrative, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.Le decisioni dell'Assemblea dei soci e delle autorità amministrativesono definitive ed inappellabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei sociI soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativaannuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuirealle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hannocarattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocataper l'approvazione del documento di programmazione economica.La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibilein caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità diaderente e non è soggetta a rivalutazione.La quota associativa deve essere versata entro 20 giorni primadell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economicodell'esercizio di riferimento.Ogni socio ha il diritto:- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento delcontributo) e di votare direttamente o per delega;- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuaregli scopi sociali;- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.Ogni socio è obbligato:- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonchéle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;- a svolgere le attività preventivamente concordate;- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quoteassociative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per ilrinnovo delle cariche sociali.In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essereportatore di una sola delega.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziariIl patrimonio dell'associazione è costituito da:- fondo di dotazione versato in fase di costituzione dai soci;- quote associative annuali versate dai soci.Il patrimonio potrà essere incrementato con:- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenutiall'associazione a titolo di incremento del patrimonio,- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degliscopi istituzionali.E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazioneed al mantenimento del patrimonio.L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:a) quote associative,b) rendite patrimoniali,c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubblicheche private,d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare ilpatrimonio,e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni,mostre e mercati artigianali;f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sonoaccettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse,in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve non verrannodistribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vitadell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione nonsiano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzatie esclusivamente reinvestiti in opere e attività voltea perseguire le finalità dell’associazione.

Art. 7 - BilancioGli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deveessere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ognianno.Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositatopresso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedentila seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogniassociato.L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporreentro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazioneeconomica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anchein questo caso il documento di programmazione economica dovrà essereapprovato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.Il documento di programmazione economica predisposto dal Consigliodirettivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazioneentro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essereconsultato da ogni associato.

Art. 8 - OrganiSono organi dell'Associazione:- Il Presidente,- Il Consiglio di Amministrazione,- L'Assemblea Generale dei Soci- Il SegretarioGli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti. Il Consigliodi Amministrazione può stabilire il rimborso delle spesesostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività innome e per conto dell’associazione.Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previstenel regolamento di amministrazione dell'associazione, i seguentiorgani di controllo e di garanzia:- il Collegio dei revisori;- il Collegio dei garanti.

Art. 9 - Assemblea dei sociL'Assemblea dei soci è l’organo deliberante principale ed è costituitada tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote socialicome determinate dal Consiglio di Amministrazione.L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurarela corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazionedi tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un votoqualunque sia il valore della quota.L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondole modalità previste nel regolamento di amministrazione, almenouna volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quandosia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almenoun decimo degli associati.L’assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione o nel diversoluogo indicato nell’avviso di convocazione.La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente delConsiglio di amministrazione o in sua assenza da un membro delConsiglio a ciò autorizzato dal Presidente. La comunicazione dellaconvocazione deve essere spedita agli interessati mediante letteraraccomandata , fax od e-mail recapitata al domicilio degli associatialmeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione;la convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomentiall’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo in cui siterrà. In tale avviso potrà essere indicata anche la data di secondaconvocazione, che può comunque essere fissata anche per ilgiorno successivo a quello in cui è fissata la prima convocazione.In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presentela maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validaqualunque sia il numero dei presenti.L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il votofavorevole della maggioranza dei presenti.Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai socimediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondoi tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:- eleggere il Comitato direttivo;- approvare il regolamento di amministrazione;- approvare il documento di programmazione economica ed il rendicontoeconomico;- approvare l'importo annuale delle quote associative,- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attivitàdell'Associazione,- approvare la relazione annuale sulle attività;- approvare i verbali delle proprie sedute;- eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;- eleggere il Collegio dei probiviri, se previsto.L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto esull'eventuale scioglimento dell'associazione. Le deliberedell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione sono prese conla presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevoledella maggioranza dei presenti; in seconda convocazione ledeliberazioni possono essere assunte con la presenza di almeno lametà dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.Per deliberare in merito allo scioglimentodell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio tanto in primache in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almenotre quarti degli associati.L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che ècoadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura diogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidentenella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale dellaseduta.Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretarioed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilitenel regolamento di amministrazione ..

Art. 10 - Consiglio direttivoIl Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, elettidall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazionesono indicati i tempi e le modalità in relazione ai qualil'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componentidel Consiglio direttivo.I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni adecorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidenteuscente.Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria estraordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalitàistituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazionidell'Assemblea dei soci.Compete al Consiglio direttivo:- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;- eleggere il presidente dell'Associazione;- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivisein singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relativeall'esercizio annuale successivo;- elaborare il rendiconto economico;- elaborare il documento di programmazione economica ed il programmadi attività da realizzare;- predisporre la determinazione della quota annuale da versare daparte dei soci.- deliberare l’ammissione di nuovi soci;- deliberare l’esclusione e la decadenza dalla qualità di socio;- acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti aregistrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipotecarelativamente ai beni sociali; aprire e chiudere conti correntibancari e postali; concedere fideiussioni e altre malleverie;- trattare con le autorità governative e amministrative per il regolaree buon andamento dell’attività oggetto dello scopo sociale.10.1) Il Consiglio può delegare la totalità o parte dei suoi poteridi amministrazione al suo Presidente o ad uno o più dei suoimembri, anche attribuendo a ciascuno di essi la responsabilità dispecifiche attività gestite dall’Associazione.10.2) Il Consiglio di amministrazione è presieduto da un Presidentenominato dall’Assemblea. Il presidente deve coordinarel’attività del Consiglio e sovrintendere all’intera gestione amministrativaed economica dell’ente.10.3) Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea dei soci conil voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamentodelle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamentodi amministrazione.I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 - Durata e rinnovo del consiglio direttivoI componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alladata di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondoquanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve esserepredisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivomediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci econseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuoviamministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei consiglieriIn caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componentiil Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzionefacendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliererisultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorsoai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con unanuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sinoalla scadenza naturale del Consiglio direttivo.Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componentil'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenzadell'intero collegio.

Art. 13 - Adunanze del consiglio direttivoIl Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per lapredisposizioni del documento di programmazione economica e perl'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativadel Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno unterzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essereindirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede allaconvocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalitàstabilite nel regolamento di amministrazione.Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera raccomandata,fax o e-mail firmato dal Presidente e contenente l'ordinedel giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi aldomicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle seduteordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente lamaggioranza assoluta dei suoi componenti.In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti eper accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere latrattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albodell'Associazione.

Art. 14 - Deliberazioni del consiglio direttivoIl Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento dellametà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevoledella maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono avoto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a personefisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogoa voto segreto.In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenzail voto del Presidente.Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbaledell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretariotali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal segretarioe sarà conservato nei libri sociali dell’Associazione.Art.15 - PresidenteIl Presidente viene eletto dall’Assemblea mentre nella seduta diinsediamento il Consiglio nomina il Vice Presidente dell'Ente edil segretario.Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assembleadei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenzadell'Associazione.

Art. 16 - Compiti del presidenteIl Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legaledell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.Spetta al Presidente:a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivoe dell'Assemblea dei soci;b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degliscopi istituzionali dell'Associazione;f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economicodell'istituto;g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestivaconvocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibilied indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzionesottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivomedesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici)giorni dalla data di assunzione del provvedimento.In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne faràle veci il Vice Presidente.Art.17 - Collegio dei revisoriL'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tresoci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consigliodirettivo.I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamentela regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigeapposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accessoalla documentazione contabile e d amministrativa dell'associazione.Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegiosono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.L'incarico di revisore potrà essere retribuito per volontà espressadall’Assemblea, altrimenti la carica è da intendersi gratuitafatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimentodell'incarico.

Art. 18 - Collegio dei garantiL'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tresoci eletti in assemblea.I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorreredalla loro nomina.Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singolisoci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutiniopalese previa audizione in contraddittorio tra le parti.Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 19 - Modifica statuto e scioglimento dell'associazioneLe proposte di modifica allo statuto possono essere presentateall'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinariacon la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevoledella maggioranza dei presenti.Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essereproposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevoledi almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinariadei soci convocata con specifico ordine del giorno.Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazionenon lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblicautilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazioneimposta dalla legge.In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve aisoci.

Art. 20 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le  norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre  1997, n. 460. 

 

F.TO: SALVATORE FABRIZIO, MARTINO FABRIZIO, ALESSANDRA LIMONTA, FABRIZIO  PANTANI NOTAIO L.S..  Certifico io sottoscritto Fabrizio Pantani notaio in Arezzo, che  la presente copia, composta di tre fogli, è conforme all'originale  atto, comprensivo del suo allegato lettera A, firmato a norma di  legge.



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